Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 222

Articolo 222


L'articolo 41 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
"I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del pretore del mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi".