Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 52

Articolo 52


L'articolo 170 del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Art. 170 - Esecuzione sui beni e sui frutti. - La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".