Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 201

Articolo 201


L'articolo 737 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 737 - Soggetti tenuti alla collazione. - I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile".