Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 32

Articolo 32


L'articolo 150 del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Art. 150 - Separazione personale. - E' ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione puo' essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi".