Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 156

Articolo 156


L'articolo 334 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 334 - Rimozione dall'amministrazione. - Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale puo' stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o puo' rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori".