Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 138

Articolo 138

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 316 - Esercizio della potestà dei genitori. - Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre puo' adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio".