Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 121

Articolo 121


L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 279 - Responsabilità per il mantenimento e l'educazione. - In ogni caso in cui non puo' proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale puo' agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno puo' agire per ottenere gli alimenti.
L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274.
L'azione puo' essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà".