Riforma del diritto di famiglia
Menu

Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 112

Articolo 112


L'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 264 - Impugnazione da parte del riconosciuto. - Colui che è stato riconosciuto non puo', durante la minore età o lo stato d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.
Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, puo' dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale".