Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 10

Articolo 10


L'articolo 107 del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Art. 107 - Forma della celebrazione. - Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, da' lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione".