Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 120

Articolo 120


L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 278 - Indagini sulla paternità o maternità. - Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.
Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento".