Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 139

Articolo 139


L'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 317 - Impedimento di uno dei genitori. - Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.
La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 155".