Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 134

Articolo 134

L'articolo 303 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 303 - Cessazione della potestà dell'adottante. - Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale, su istanza dello adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori".