Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 130

Articolo 130


L'articolo 290 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 290 - Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice. - La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.
Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data".