Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 39

Articolo 39


L'articolo 157 del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Art. 157 - Cessazione degli effetti della separazione.
- I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione puo' essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione".