Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 124

Articolo 124


L'articolo 283 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 283 - Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio. - I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio".