Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 73

Articolo 73


L'articolo 194 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 194 - Divisione dei beni della comunione. - La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, puo' costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge".