Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 213

Articolo 213


L'articolo 32 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, รจ sostituito dal seguente:
"Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale".