Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 133

Articolo 133


L'articolo 301 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 301 - Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato. - La potestà sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382".