Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 146

Articolo 146


L'articolo 323 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 323 - Atti vietati ai genitori. - I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.
Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore".