Riforma del diritto di famiglia
Menu

Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 149

Articolo 149


L'articolo 326 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 326 - Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti. - L'usufrutto legale non puo' essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.
L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".