Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 176

Articolo 176


L'articolo 540 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 540 - Riserva a favore del coniuge. - A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli".