Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 104

Articolo 104


L'articolo 252 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 252 - Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella famiglia legittima. - Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori puo' essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.
In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.
Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.
E' altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento".