Riforma del diritto di famiglia
Menu

Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 155

Articolo 155


L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 333 - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. - Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo' adottare i provvedimenti convenienti e puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento".