Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 102

Articolo 102


L'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 250 - Riconoscimento. - Il figlio naturale puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non puo' avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Il consenso non puo' essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.
Il riconoscimento non puo' essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età".