Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 105

Articolo 105


L'articolo 253 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 253 - Inammissibilità del riconoscimento. - In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova".