Riforma del diritto di famiglia
Menu

Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 207

Articolo 207


L'articolo 2685 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2685 - Altri atti soggetti a trascrizione. - Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.
La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili".