Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 212

Articolo 212


Il termine di sette anni previsto dall'articolo 3, n. 2, lettera b), terzo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, per domandare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applica nei confronti del coniuge a cui con sentenza passata in giudicato รจ stata esclusivamente addebitata la separazione personale ai sensi dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile, quando vi sia opposizione dell'altro coniuge.