Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 42

Articolo 42


L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 160 - Diritti inderogabili. - Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio".