Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 237

Articolo 237


Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.