Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 2

Articolo 2


L'articolo 51 del codice civile sostituito dal seguente:
"Art. 51 - Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente. - Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, puo' ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente".