Riforma del diritto di famiglia
Menu

Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 195

Articolo 195


L'articolo 594 del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Art. 594 - Assegno ai figli naturali non riconoscibili. - Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposta in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno".