Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 229

Articolo 229


Le disposizioni sul disconoscimento di paternità, comprese quelle relative alla legittimazione attiva della madre e del figlio, si applicano anche ai figli nati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
L'azione del padre è proponibile se a tale data non sia decorso il termine stabilito dalla legge predetta, il quale è prorogato della metà se, alla medesima data, manca meno di un mese alla sua scadenza.
L'azione della madre deve riguardare i figli minori d'età ed essere proposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine deve essere proposta l'azione del figlio se il termine stabilito dalla legge nei suoi confronti ha una scadenza anteriore.

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