Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 145

Articolo 145


L'articolo 322 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 322 - Inosservanza delle disposizioni precedenti. - Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa".