Riforma del diritto di famiglia
Menu

Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 67

Articolo 67


L'articolo 188 del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Art. 188 - Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni. - I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione".