Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 117

Articolo 117


Il primo comma dell'articolo 274 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 274 - Ammissibilita' dell'azione. - L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata".