Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 132

Articolo 132


L'articolo 297 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 297 - Assenso del coniuge o dei genitori. - Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo".