Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 174

Articolo 174


L'articolo 538 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 538 - Riserva a favore degli ascendenti legittimi. - Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569".