Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 172

Articolo 172


L'articolo 536 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 536 - Legittimari. - Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali".