Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 106

Articolo 106


L'articolo 254 del codice civile è sostituito dal seguente:
"

Articolo
254 - Forma
del
riconoscimento. - Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo".