Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 217

Articolo 217


L'articolo 35 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e sostituito dal seguente:
"Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'articolo 251 del codice è autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere è minore.
Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni".