Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 185

Articolo 185


L'articolo 566 del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Art. 566 - Successione dei figli legittimi e naturali. - Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e e naturali, in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'articolo 537".