Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 108

Articolo 108


L'articolo 258 del codice civile รจ sostituito dal seguente:
"Art. 258 - Effetti del riconoscimento. - Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non puo' contenere indicazioni relative all'altro genitore.
Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate".