Riforma del diritto di famiglia
Menu

Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 92

Articolo 92


L'articolo 234 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 234 - Nascita del figlio dopo i trecento giorni. - Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.
Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente:

In ogni caso il figlio puo' proporre azione per reclamare lo stato di legittimo".