Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 111

Articolo 111


L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 262 - Cognome del figlio. - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre".