Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 114

Articolo 114


L'articolo 270 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 270 - Legittimazione attiva e termine. - L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti".