Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 113

Articolo 113


L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 269 - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. - La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
La prova della paternità e della maternità puo' essere data con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale".