Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 141

Articolo 141


L'articolo 318 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 318 - Abbandono della casa del genitore. - Il figlio non puo' abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare".