Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 94

Articolo 94


L'articolo 238 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 238 - Atto di nascita conforme al possesso di stato. - Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno puo' reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
Parimenti non si puo' contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita".