Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 47

Articolo 47


Dopo l'articolo 166 del codice civile รจ inserito il seguente:
"Art. 166-bis - Divieto di costituzione di dote. - E' nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote".