Riforma del diritto di famiglia
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Legge 19 maggio 1975, n. 151, Articolo 59

Articolo 59


L'articolo 180 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 180 - Amministrazione dei beni della comunione. - L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi".